Alcune settimane fa veniva diffusa da una rivista questa notizia:
“Ma è proprio dalla scuola secondaria che viene la sorpresa per le famiglie: I testi sono bloccati, ma i loro prezzi possono correre. Come è possibile? Bisogna consultare la legge n. 133 del 2008, pubblicata qualche mese prima della 169, per capirlo. All’art. 15, intitolato “Costo dei libri scolastici”, si legge, laddove si parla di versioni on line scaricabili da internet dei libri di teso, che va assicurato “il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore”.Gli editori fanno valere, giustamente (?) dal loro punto di vista, questo diritto. E così, la legge, che voleva conseguire un risparmio per le famiglie, potrebbe alla fine conseguire il blocco dei testi, che devono essere confermati per anni senza variazione alcuna, ma non quello dei loro prezzi (che devono tener conto dell’aumento dei costi). E i genitori pagano”.
Eppure la notizia, a mio parere, non è completa, la legge citata recita infatti:
“Con Decreto del Ministro sono determinati il prezzo dei libri di testo, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell’autore e dell’editore”. Come a dire che spetta al Ministro determinare i prezzi, tocca al Ministro rispettare nel decreto i diritti dell’editore, ma, una volta fatto il decreto, i genitori e le loro associazioni devono esigere che i tetti di spesa stabiliti siano osservati.
Nel Decreto ilMinistro (n. 41 – 2009) puntualizza:
“Articolo 5 - I tetti di spesa, entro cui i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di secondo grado, sono quelli stabiliti nell’allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto (vedi allegato).
Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento, negli istituti scolastici in cui sono presenti indirizzi sperimentali. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dal Consiglio di istituto”.
Dal testo si evince con chiarezza che:
-i docenti sono tenuti a osservare i tetti stabiliti,
-gli incrementi sono possibili solo nelle scuole con indirizzi sperimentali,
-gli incrementidevono essere prima approvati in Consiglio di Istituto, quindi con il consenso degli stessi genitori, che ne fanno parte.
Mi pare evidente che non risponde a verità che i genitori sono tenuti “a pagare”, la norma li garantisce, è dalla loro parte, basta che la facciano valere, meglio se associati.
C’è di più, persino una legge approvata dal Parlamento, ma stranamente non richiamata nel Decreto, puntualizza che “il dirigente scolastico vigila perché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti” (art 5 della legge 169 – 2008). Come a dire che basta che un genitore faccia ricorso contro l’aumento scorretto dei tetti di spesa, inviandolo al dirigente responsabile a al Direttore Regionale, per attivare la procedura di regolarizzazione delle adozioni dei libri di testo.
La recente Circolare Ministeriale (n. 23 – 2010)così riassume le novità inerenti l’adozione dei libri di testo:
1.la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo;
2.la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti,
3.la restrizione della scelta ai libri di testo a stampa per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio,
4.la progressiva transizione ai libri di testo on line o in versione mista. A partire dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotterà esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista.
5.Il rispetto dei tetti di spesa individuati per le scuole secondarie di I e di II grado.”
Purtroppo la stessa Circolare non ricorda il ruolo dei genitori nell’adozione dei libri di testo che, stando alla normativa vigente “Le adozioni chiamano in causa per livelli diversi di responsabilità tra di loro collegati, il docente proponente e il consiglio di classe (con la presenza dei rappresentanti dei genitori), il collegio dei docenti, il dirigente scolastico e il consiglio di istituto, nel contesto della piena collaborazione tra docenti, genitori e studenti.”(CM 16 – 2009 comma 3).
Questo coinvolgimento viene sminuito ad ogni livello per “l’evidente incompetenza dei genitori nel valutare un libro per l’aspetto didattico”. Cosa ovvia e scontata, dato che igenitorinon possono state nei consiglise non “da genitori”,come a dire come “responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei figli”. Il che non vuol dire che debbano essere dei didattici, esperti della materia, altrimenti non avrebbero bisogno degli insegnanti, ma potrebbero cavarsela da soli.
Si tratta della solita confusione che si continua a fare tra “competenza educativa e competenza tecnica” , quasi che l’architetto potesse progettare una casa secondo i suoi gusti e non ascoltando e interpretando intelligentemente le indicazioni della committenza, ignorante in architettura.
Coerentemente le Circolari ministeriali, continuano a ribadire l’importanza del coinvolgimento dei genitori” Le adozioni non esauriscono i propri effetti all'interno della scuola poiché hanno anche una ricaduta non indifferente sulle famiglie…. Per gli studenti, infatti, i libri di testo sono strumenti per la riflessione, l’approfondimento dei contenuti conoscitivi proposti e lo studio individuale; allo stesso tempo compongono una dotazione personale la cui utilità può prolungarsi al di là della vita scolastica.” (C.M.16 – 2009).
Come a dire che “nessuno può imporre librial ragazzo senza il consenso dei suoi genitori”, consapevoli delle proprie responsabilità, titolari del diritto – dovere della libertà educativa, con tutto l’interesse di rispettare e valorizzare le competenze didattiche degli insegnanti.
GiuseppeRichiedei
Ad esempio: Tetto massimo di spesa I anno - II anno - III anno - IV anno - V anno